Duro, lungo e pieno di insidie è il percorso di chi è stato danneggiato dal vaccino. Scopri il suo coraggioso cammino, leggendo il nuovo libro di Nadia Gatti.
Il riconoscimento del danno da vaccino
Un iter lungo, complicato e pieno di insidie
È doloroso dirlo, ma a fronte della ripetuta negazione dell’esistenza del danno da vaccino da parte di quelli che vogliono essere definiti “uomini di scienza”, noi del Condav diciamo che la nostra fiducia in loro è scemata fin quasi a scomparire.
Possiamo noi fidarci di chi afferma pubblicamente che "mai in Italia si è verificata nella storia moderna della medicina alcuna morte in conseguenza di una vaccinazione"? Possiamo fidarci di chi menziona l’esistenza di "database di milioni di vaccinati" grazie ai quali "le posso dire con assoluta certezza che i vaccini non hanno mai causato alcuna malattia grave né morte in alcun soggetto italiano"?
Quanti sono i danneggiati riconosciuti?
Secondo le dichiarazioni fornite nel 2015 dall’allora ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nella risposta a un’interrogazione, "alla data del 31 marzo 2015, i beneficiari dell’indennizzo aggiuntivo, in quanto riconosciuti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, sono 609, mentre vi sono 22 soggetti che ne hanno beneficiato, ma la cui posizione è stata chiusa a seguito di decesso".
Al Condav risultano, al 2018, 691 casi (comprensivi di quelli indennizzati dalle Regioni e delle posizioni chiuse a causa del decesso) di effetti collaterali gravi, gravissimi o mortali già riconosciuti e indennizzati ai sensi della legge 229/05 a livello nazionale. Ma voglio sottolineare che si tratta solo di una stima per difetto.
Infatti, all’elenco mancano i danni riconosciuti, ma non rientrati nei database ministeriali, perché richiesti in modo “intempestivo” (ma può una domanda essere considerata tardiva quando il danno causato è sempre irreversibile?) e i danneggiati che stanno attualmente percorrendo il difficile iter del riconoscimento, peraltro sempre più in salita.
È comunque un'impresa quasi impossibile fornire il numero esatto dei soggetti danneggiati da vaccino riconosciuti dallo Stato, anche perché la graduatoria di queste persone, beneficiarie dell’indennizzo, subisce modifiche di anno in anno con nuovi ingressi (persone che sono state riconosciute danneggiate da vaccino) e alcune uscite, date dalle persone che, purtroppo, sono nel frattempo decedute.
Ancora più ardua è stata l’impresa di riuscire a capire quante sono le persone danneggiate da vaccino che attualmente vengono indennizzate dalle Regioni.
Infatti, la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, ha delegato alle Regioni e alle Province autonome l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari, creando di fatto ventuno differenti sistemi sanitari. Tale riforma, che da tanti è stata accolta con grande favore, per noi è stata solo un problema, in quanto ci ha visti costretti a intrattenere rapporti non solo con il ministero della Salute, ma anche con i vari Dipartimenti della salute territoriali delle Regioni e delle Provincie autonome.
All’inizio del 2021, per finalità statistiche, abbiamo inviato una richiesta alle Regioni, in cui si chiedeva di conoscere la ripartizione sul territorio delle persone danneggiate da vaccino, l’anzianità del riconoscimento dell’indennizzo assistenziale, nonché le principali patologie riconosciute correlate alle vaccinazioni. Alcune Regioni hanno risposto inviando i dati richiesti, altre inviando dati parziali, altre promettendo di inviare i dati: alcune, a tutto maggio 2021, non avevano ancora risposto; quindi abbiamo incaricato un nostro legale di compiere gli atti necessari per avere accesso ai dati in base all’art 5 del D.lgs. n. 33 del 2013.
Per evitare di citare informazioni parziali, mi limiterò a riportare solo il numero dei danneggiati da vaccino che vengono attualmente indennizzati dalle Regioni di seguito elencate, ricordando che i danneggiati della Regione Sicilia, anche dopo il 2001, rimangono in carico al ministero della Salute:
- Provincia A. Bolzano 1 danneggiato;
- Provincia A. Trento 23 danneggiati;
- Regione Abruzzo 28 danneggiati;
- Regione Basilicata 4 danneggiati;
- Regione Emilia Romagna 37 danneggiati;
- Regione Lazio 96 danneggiati;
- Regione Liguria 12 danneggiati;
- Regione Lombardia 79 danneggiati;
- Regione Marche 29 danneggiati;
- Regione Molise 5 danneggiati;
- Regione Piemonte 23 danneggiati;
- Regione Sicilia 66 danneggiati;
- Regione Toscana 58 danneggiati;
- Regione Umbria 14 danneggiati;
- Regione Valle d’ Aosta 0 danneggiati;
- Regione Veneto 37 danneggiati.
Il riconoscimento: un percorso a ostacoli
La legge n. 210 del 25 febbraio 1992, dal titolo “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, riconosce un indennizzo a chi ha subìto un danno da vaccinazione. Questo almeno quanto previsto in teoria sulla carta.
Nella realtà, l’iter è lungo, complicato e pieno di insidie, poiché risente delle fortissime resistenze dell’establishment medico fin dalle prime battute, cioè fin dalla segnalazione di presunto evento avverso che pur dovrebbe partire subito, come da norme sulla vaccino-vigilanza, proprio per dare poi modo a chi di dovere di accertare l’effettivo nesso di causa-effetto.
Invece, già richiedere al centro vaccinale, alla propria Azienda Sanitaria, al proprio medico di famiglia, al farmacista di fiducia, di avviare l’iter di segnalazione e di richiesta di indennizzo è di per sé un’epopea. E questo, purtroppo, scoraggia già una buona parte di persone che pur avrebbero diritto di esigere l’applicazione della legge, anche se è importante ricordare che la segnalazione può essere effettuata direttamente da chiunque la osservi o ne venga a conoscenza, sia esso operatore sanitario che cittadino, compilando la scheda disponibile sul portale dell’ AIFA.
L’iter di accertamento del nesso causale tra l’infermità e la vaccinazione o il decesso spetta in prima istanza alla Commissione medica ospedaliera competente per territorio (la cosiddetta CMO prima citata) e l'importo dell’indennizzo viene poi parametrato alla gravità del danno.
"A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 — si legge ancora nella risposta della Lorenzin all’interrogazione del 2015 - le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, a eccezione degli indennizzi riguardanti la Regione siciliana che rimangono, ad oggi, di competenza statale. Il ministero della Salute gestisce in via amministrativa circa 9.000 indennizzi, mentre le Regioni gestiscono complessivamente circa 16.000 indennizzi (gli indennizzi gestiti sono comprensivi di tutti i soggetti aventi diritto come da L. 210/92)".
Importantissimo poi il passo che la stessa Lorenzin sottolinea, cioè quello dell’esistenza della legge numero 229 del 29 ottobre 2005, che all’articolo 1 "ha previsto la corresponsione di un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, che già beneficiano dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
L’indennizzo aggiuntivo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo è pari a 6 volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 210 per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a 5 volte per le categorie quinta e sesta, e a 4 volte per le categorie settima e ottava. Il ministero della Salute è competente all’erogazione di tale beneficio per i soggetti residenti su tutto il territorio nazionale".
"Nel corso degli anni, si è determinato un notevole incremento del contenzioso" ha ammesso la stessa Lorenzin nel 2015, specificando che all’epoca della risposta vi era un arretrato quantificabile in circa 8.000 titoli da eseguire.
A oggi, possiamo dire che è stato eretto una sorta di muro di gomma nei confronti delle richieste di indennizzo. Peraltro, come detto in precedenza, va sottolineato che, con il chiaro scopo di rendere ancora più “a ostacoli” i procedimenti giudiziari e di generare, quindi, un “effetto dissuasivo preventivo”, è stato stabilito, per effetto della disposizione introdotta sempre dalla legge Lorenzin, che l'AIFA sia litisconsorte necessario nei procedimenti che riguardano le domande di indennizzo da vaccinazione e in ogni altra controversia per il riconoscimento del danno da vaccino.
Si tratta di una norma palesemente ingiusta, in quanto va ad alterare l’equilibrio processuale tra le parti: se prima del 2017 la causa giudiziaria vedeva da una parte il danneggiato da vaccino e dall’altra parte il ministero della Salute, in una posizione di parità processuale, con l’entrata in vigore della legge Lorenzin, al ministero della Salute è stata affiancata l'AIFA, che svolge in sede di giudizio un vero e proprio intervento “ad adiuvandum” in favore del ministero della Salute, scelta che ci ha lasciato sgomenti.
Data di Pubblicazione: 24 gennaio 2022